Nuovi termini per gli adempimenti tributari
L’art. 2 D.Lgs. 108/2024 sposta al 31.10, anziché al 30.09, il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e di Irap. Per i soggetti Ires, è fissato all’ultimo giorno del 10° mese, anziché del 9° mese, successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per la presentazione della dichiarazione. In merito al termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni, l’art. 3 aumenta, per le attività elaborate da gennaio 2025,
da 30 a 60 i giorni a disposizione per il versamento delle somme richieste.
DISPONIBILITÀ DEI PROGRAMMI INFORMATICI ISA
A regime è stabilito al 15.04, anziché al 15.03, del periodo d’imposta successivo, il termine di messa a disposizione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati ISA. In tal modo, sono allineati al 15.04 i termini iniziali per la disponibilità dei programmi informatici per la compilazione degli ISA, per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo e per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
VERSAMENTO IVA
Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell’anno successivo, anche qualora l’importo dovuto sia inferiore a € 100.
Per i contribuenti trimestrali, si allinea alla scadenza ordinaria del terzo trimestre (16.11, anziché 16.12) il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi 3 trimestri dell’anno, nell’ipotesi in cui l’importo dovuto sia inferiore al
limite di € 100.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e, tra questi, la relazione illustrativa cita, a titolo esemplificativo, le società tra professionisti.
TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE DI LAVORO AUTONOMO
In materia di dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta, si dispone che dal 2025 le certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31.03 dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (la disciplina vigente fissa tale termine al 31.10).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2024
• Con effetto dal 2.05.2024 il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef in via telematica – fissato al 30.09 di ogni anno dal D.Lgs. 1/2024 – viene invece stabilito al 31.10.
• Allo stesso modo il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione da parte dei soggetti all’Ires, stabilito dal testo vigente all’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, viene posticipato al 10° mese.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DAL 2025
• I termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi Irpef ed Ires, applicabili dal 1.04.2025, sono posticipati:
– dall’1 al 15.04 dell’anno successivo a quello in cui i redditi sono prodotti il termine iniziale di presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e le società di persone (per i soggetti Ires il termine iniziale è quello sopra indicato se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare);
– dal 30.09 al 31.10 il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni e le società di persone;
– all’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (il testo vigente prevede il 9° mese) il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti Ires.
MEMORIZZAZIONE E INVIO CORRISPETTIVI GIORNALIERI
Ai soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate è consentito che la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri anonimi possa avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ma, al ricorrere delle condizioni previste, anche utilizzando soluzioni software installate su qualsiasi dispositivo che garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l’operazione commerciale sia regolata mediante detta modalità di pagamento.